B.Point - Cespiti - Criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ai fini ISA
Le istruzioni ministeriali del quadro F dell'ISA riportano:
"Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta.
Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerarsi convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acquistato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presente tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore.
Per i soggetti che svolgono l’attività per un periodo diverso da 12 mesi, il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’attività"
Quindi non parlano mai di entrata in funzione ma di possesso. Solo nell'ultimo capoverso si parla di beni non utilizzati nel periodo d'imposta, ma non si precisa che tale esonero valga per i beni utilizzati parzialmente nel periodo d'imposta come nel caso dell'entrata in funzione. Di conseguenza riteniamo che il programma operi, prudenzialmente, in ossequio alle istruzioni dell'Ade. In ogni caso, l'utente può forzare il dato da riportare ai fini ISA utilizzando il tasto funzione F7 forzatura nel GC Gestione Cespite presente sul campo Bene soggetto Param/Studi/ISA.