B.Point - Importatore Fatture - Documento di integrazione e anagrafica da indicare in presenza di autofattura per acquisti extra UE
La Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate ver. 1.6, in relazione al Tipo Documento TD17 prevede quanto segue:
Descrizione dell’operazione:
il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).
Compilazione del documento
Fattura elettronica TD17
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Stante quanto precisato dalla Guida, anche per l’autofattura nel documento TD17 nel campo cedente/prestatore vanno indicati dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Ne consegue che, per coerenza, tale modalità di compilazione va utilizzata anche per la compilazione dei Registri IVA, come indicato nella Guida.
Registrazione del documento integrativo
Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
Riteniamo quindi corretto indicare nei dati del fornitore i dati del cedente/prestatore estero in luogo di quelli del cessionario anche sui Registri IVA.