La presenza del Rappresentante fiscale italiano è richiesta nei seguenti casi:

  • per le cessioni a consumatori privati (B2C);
  • per le cessioni B2B quando l’operatore estero deve preventivamente portare i beni in Italia prima di effettuare la cessione al cliente italiano (salvo le recenti novità contenute nel D.Lgs 192/2021, in vigore dal 01/01/2022).

Il Rappresentante fiscale deve emettere fattura solo per le cessioni nei confronti di privati consumatori italiani (B2C) applicando l’IVA italiana.

Il Rappresentante fiscale non deve emettere fattura quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti IVA residenti (B2B), dovendo essere la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. Infatti, la Risoluzione n 89/E/2010, ha precisato che l’articolo 17, comma 2, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano” (ossia tramite il Rappresentante fiscale o l’identificazione diretta).

Tuttavia nella pratica è possibile che il Rappresentante fiscale di un operatore estero, in queste operazioni, emetta per esigenze interne, un documento che in realtà dovrebbe risultare non rilevante ai fini IVA:

  • su tale documento deve essere indicato che l’imposta (IVA) afferente a tale operazione deve essere assolta dal cessionario o committente;
  • in tale documento deve essere indicato come cedente il fornitore estero.

I cessionari o committenti soggetti IVA residenti che acquistano beni o servizi da rappresentanti fiscali, hanno l’obbligo di:

  • emettere autofattura (in caso di operazioni extra-UE) oppure
  • integrare la fattura ricevuta con IVA (in caso di operazioni UE).

Naturalmente le due possibilità di utilizzo del Reverse charge sopra indicate si rendono necessarie solo nel caso in cui l’operazione effettuata risulti essere territorialmente rilevante in Italia.

La norma di riferimento è l’articolo 17, comma 2, DPR n. 633/72.

In merito al quesito, si ritiene che il documento di integrazione TD17, TD18 TD19 debba contenere come Cedente il fornitore estero e come Cessionario il cliente italiano, che assolve l’IVA con il meccanismo del Reverse charge.
Con la release 23.30.00 la procedura di Importatore Fatture è stata implementata come da articolo B.Point - Importatore Fatture - Fatture di acquisto gestione Stabile Organizzazione e Rappresentante Fiscale


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