Gestire il congedo di paternità obbligatorio nelle presenze
In Giotto puoi gestire correttamente il congedo obbligatorio, con indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera.
Inserire l’evento nel cedolino
Per gestire correttamente il congedo di paternità obbligatorio con indennità pari al 100% della retribuzione media giornaliera, procedi così:
- Vai in Elaborazioni - Cedolini - Modifica Cedolini - Presenze e seleziona Ins. certificato.
- Seleziona la causale CPO per il congedo obbligatorio.
- Inserisci la durata dell’evento verificando il numero di giorni spettanti.
- Completa le Informazioni aggiuntive per congedo parentale:
- Codice congedo: PF1
- Codice fiscale del dante causa oppure la data decorrenza congedo
- Se l’evento prosegue uno precedente, seleziona Continuazione per visualizzare gli eventi già registrati.
- Salva la form con OK.
Verifica e conguaglio
Dopo il calcolo del cedolino, nella gestione Mal/mat/inf puoi verificare:
- il corretto popolamento dei nuovi campi
- la Retribuzione Media Giornaliera, che include il rateo delle mensilità aggiuntive
- lo sviluppo dell’evento
Nel cedolino viene esposta la voce C3081 - CONG. PAT. OBBL. INDENN. COMP. quando l’evento è registrato in giorni e in competenza.
Il calcolo segue lo stesso criterio usato per l’evento MT - Maternità obbligatoria.
Per verifiche più approfondite, utilizza il report RM406 da Stampe - Stampe.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, il codice conguaglio valorizzato in Uniemens per il codice evento PF1 è L327.
Riferimenti normativi
Disciplina in vigore post 13/8/2022 (attuale)
Il D.Lgs 105/2022, modificando il D.Lgs 151/2001, ha introdotto la nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio.
L’INPS, con messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, ha fornito le indicazioni operative sui nuovi codici evento e codici conguaglio per eventi dal 13 agosto 2022.
Dalla mensilità di maggio 2023 devi utilizzare il codice congedo PF1, relativo al congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs 151/2001.
Disciplina ante 13/8/2022 (pregressa)
La Legge 234/2021, art. 1 comma 134, aveva reso strutturali:
- un congedo obbligatorio di 10 giorni, anche non continuativi
- un congedo facoltativo di 1 giorno, fruibile in accordo con la madre
Rimane invariato il termine di fruizione entro i primi cinque mesi e l’indennità INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.