Giotto - Uniemens - Contributo addizionale NASpI: esclusioni dall'applicazione
Sintesi normativa
La Legge di Bilancio 2020 L. n. 160/2019 introduce nuove casistiche di esclusione dalla contribuzione addizionale NASpI, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal comma 29 dell’art. 2 della Legge n. 92/2012.
L’INPS, con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020, ha riepilogato i casi di non applicazione del contributo e ha fornito le relative indicazioni operative utili alla corretta compilazione della denuncia Uniemens.
A partire dal 1° gennaio 2020 sono esonerati dal versamento del contributo addizionale NASpI anche i contratti a tempo determinato stipulati:
- per motivi stagionali nella Provincia Autonoma di Bolzano;
- con i cd. “lavoratori extra” del turismo e pubblici esercizi;
- per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Originariamente, erano esclusi dall’applicazione del contributo addizionale dell’1,40%, ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 92/2012:
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ex DPR n. 1525/1963;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs n. 165/2011.
Con la circolare n. 91 del 4 agosto 2020 l'INPS precisa:
Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano
La novella normativa così dispone: “A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019”.
Tenuto conto della disposizione normativa da ultimo riportata, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Per identificare tali tipologie di lavoratori, le aziende, a partire dal mese di competenza settembre 2020, dovranno utilizzare all’interno del flusso Uniemens, la nuova Qualifica3 uguale a “B”, avente il significato di “Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale.
Lavoratori extra e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo
L’articolo 2, comma 29, lett. d-bis), della legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019, dispone che il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo non si applica ai contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015.
Si tratta delle assunzioni di lavoratori adibiti all’ ”esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.
Per la Qualifica3 uguale a “D”, avente il significato di “Tempo determinato o contratto a termine-restanti tipologie”, dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più dovuto il contributo addizionale NASpI, né il versamento dell’incremento del contributo addizionale.
Lavoratori extra
L’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 81/2015 non detta una dettagliata disciplina del lavoro extra, ma definisce gli ambiti entro i quali la contrattazione collettiva può individuare gli “speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” per la cui esecuzione è ammesso il ricorso a questa particolare fattispecie contrattuale.
Per quanto attiene alla durata del contratto, si ritiene utile precisare che la norma - che stabilisce la durata in relazione al servizio (e non al contratto) - non consente la stipulazione del contratto di durata non superiore a tre giorni per l’esecuzione di un servizio che ecceda la durata dei tre giorni.
Le disposizioni in argomento sono applicabili unicamente nei settori del turismo e ai pubblici esercizi. Sono comprese in tale ambito le attività ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi).
Per quanto riguarda l’individuazione delle attività si rimanda alla circolare in oggetto.
Per l’identificazione dei c.d. lavoratori extra, le aziende dovranno utilizzare a partire dal mese di competenza settembre 2020, nel flusso Uniemens, la nuova Qualifica3 uguale a “X”, avente il significato di “Lavoratori extra”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento dell’incremento del contributo addizionale.
Lavoratori stagionali
I lavoratori assunti a tempo determinato, identificati attualmente nel flusso Uniemens con la Qualifica3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011” continueranno ad essere esposti con detta qualifica.
Le modifiche saranno operative a decorrere dalle competenze del mese di settembre 2020.
Sulla base di quanto definito dalla normativa, vediamo ora come gestire in Giotto l'applicazione della contribuzione.
Ti ricordo che tale gestione è applicabile in Giotto a partire dalla release 20.1.1.
Gestione automatica - Lavoratori extra del turismo e dei pubblici esercizi
La gestione dell'esclusione dall'applicazione del contributo addizionale NASpI (sia 1,40% che 0,5%) viene effettuata automaticamente da Giotto per i lavoratori extra del turismo e dei pubblici esercizi, gestiti nei CCNL di Giotto.
In particolare, da gennaio 2020, non viene più calcolata tale contribuzione per tutti i dipendenti assunti con un livello per il quale in Tabelle - Contrattuali - Anagrafica CCNL è attivo il flag "Livello per lavoratori extra e di surroga".
Essendo un dato base, non potrai modificare tale impostazione.
Gestione manuale - Lavoratori della Provincia Autonoma di Bolzano e di quelli per la fornitura di lavoro portuale temporaneo
La gestione in Giotto dell'esclusione dall'applicazione del contributo addizionale NASpI (sia 1,40% che 0,5%) è a tua cura per i lavoratori della Provincia Autonoma di Bolzano e di quelli per la fornitura di lavoro portuale temporaneo
Nello specifico, nella mensilità di gennaio 2020, occorre entrare in Archivi - Dipendenti - Anagrafica - Parametri dip. - INPS - e, per i dipendenti per i quali non deve essere versata la contribuzione addizionale NASpI (sia 1,40% che 0,5%), attivare il flag “Inibire calcolo ASPI addizionale”.
Inoltre, con la release 20.9.1 sono state apportate le seguenti modifiche:
JM001 - Apertura mensilità di settembre e ottobre: sistemazione del campo "Tipo" Tempo determinato in Archivi - Dipendenti - Anagrafica - Parametri dip. - CCNL con le seguenti logiche:
1) Il campo "Tipo" Tempo determinato verrà impostata a "TD_BZ - LAV. STAG. ASSUNTI PROV. DI BZ" se:
- Attivo il flag "Tempo determinato";
- "Tipo" Tempo determinato uguale a STAG - Stagionale (Altre Tipologie) o STA_G - Stag. Avvisi Comuni e CCNL;
- Il campo In Archivi -> Dipendenti -> Anagrafica -> Parametri dip. -> INPS "Inibire calcolo ASPI addizionale" è Attivo;
- La provincia di lavoro è BZ - Bolzano.
2) Il campo "Tipo" Tempo determinato verrà impostata a "EXTRA - LAVORATORI EXTRA":
- Per “lavoratori extra del turismo e dei pubblici esercizi” già individuati con il flag "Livello per lavoratori extra e di surroga", in Tabelle -> Contrattuali -> Anagrafica CCNL.
Il campo, in Archivi - Dipendenti - Anagrafica - Parametri dip. - INPS "Inibire calcolo ASPI addizionale", se attivo, verrà disattivato qualora imposti il valore "B" o "X" nel campo "Tipo" Tempo determinato dal job JM001-Apertura mensilità.
Puoi sempre verificare il log del job JM001 - Apertura mensilità dove verrà data segnalazione dell'aggiornamento eseguito in anagrafica dipendente:
- "CodiceDitta:CodiceDipendente:Qualifica": Aggiornato tipo tempo determinato con il codice B=Lav. stag. assunti prov. di Bolzano.
- "CodiceDitta:CodiceDipendente:Qualifica": Aggiornato tipo tempo determinato con il codice X=Lavoratori extra.
JM058 - Creazione uniEmens
Popolamento dell’elemento “Qualifica3” con le seguenti logiche:
1) Verrà impostata a "B" se in anagrafica è stato impostato il "Tipo" Tempo determinato con "TD_BZ - LAV. STAG. ASSUNTI PROV. DI BZ".
2) Verrà impostata a "X" se in anagrafica è stato impostato il "Tipo" Tempo determinato a "EXTRA - LAVORATORI EXTRA".
Per maggiori dettagli in merito alle modalità operative, ti consiglio di consultare le note di rilascio della release 20.1.1:
Note di Rilascio – Giotto 20.1.1
In alternativa puoi indicare nel campo "Tipo" in Archivi - Dipendenti - Anagrafica - Parametri dip. - CCNL il valore corretto.
La creazione dell'Uniemens eseguirà il popolamento dell’elemento “Qualifica3” con le logiche indicate nel punto precedentemente descritto "JM058 - Creazione uniEmens".
Attenzione!
Se gestisci lavoratori nella provincia di Bolzano e per comodità, ma in modo improprio, hai utilizzato l'inquadramento contrattuale previsto per i lavoratori EXTRA, dovrai intervenire manualmente per la sistemazione del campo "Tipo" Tempo determinato, in Archivi - Dipendenti - Anagrafica - Parametri dip. - CCNL sezione Tempo determinato, prima dell'elaborazione dei cedolini, inserendo il valore "TD_BZ - Lavoratori stagionali assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano".