Dall'esercizio 2023 in B.Point puoi registrare le rimanenze iniziali e le rimanenze finali come di seguito specificato.

Registrazione delle rimanenze iniziali e finali

Segui questi passaggi operativi:

  1. registra le rimanenze iniziali utilizzando la causale 118 e conti di costo abbinati ai conti del Piano dei conti di riferimento della tabella seguente

         conti rimanenze iniziali

  1. registra le rimanenze finali utilizzando la causale 216 e conti di ricavo abbinati ai conti del Piano dei conti di riferimento della tabella seguente

          conti rimanenze finali

In assenza di un corretto abbinamento, B.Point riconosce comunque le rimanenze iniziali e finali se nella descrizione dei conti è presente una delle seguenti diciture (in maiuscolo o minuscolo):

  • RIM. IN.
  • RIM. FIN.
  • RIM. INIZ
  • RIM. FINAL
  • RIMAN IN. / RIMAN FIN.
  • ESIST IN. / ESIST FIN.

Effetti sui prospetti costi e ricavi e sul Registro IVA

Le registrazioni delle rimanenze:

  • non concorrono alla determinazione del reddito,
  • vengono evidenziate nei prospetti in cui gli importi non concorrono alla determinazione del reddito (ad esempio prospetto costi /ricavi con Tipo stampa: 7).

         Immagine aggiunta dall'utente                Immagine aggiunta dall'utente

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Nel Registro IVA vendite, le rimanenze sono considerate per giustificare la compilazione del rigo RG38 e degli ISA.

Se hai bisogno di una stampa contabile con il riporto delle rimanenze, puoi intervenire manualmente seguendo le istruzioni riportate nell’articolo: 
Rimanenze iniziali e finali in stampa prospetti contabili

Recupero delle rimanenze nel Modello Redditi

Nel prelievo del quadro RG del Modello Redditi, le rimanenze sono utilizzate per:

  • rigo RG13, compilato in modo “virtuale” ai fini ISA, salvo per i soggetti che nell'esercizio precedente erano in contabilità ordinaria e che devono selezionare la casella specifica

          Immagine aggiunta dall'utente

  • rigo RG38, rilevante ai fini ISA ma non concorre alla determinazione del reddito

Adeguamento normativo su rimanenze iniziali e finali sulle annualità pregresse cosa ricordare

La legge 232/2016, art. 1 commi 17-23, ha modificato:

  • l’art. 66 del TUIR (DPR 917/1986)
  • l’art. 18 del DPR 600/1973

In particolare:

  • dal 2017 non rilevano più le rimanenze finali ai fini del reddito
  • dal 2018 non rilevano più nemmeno le rimanenze iniziali

Nonostante ciò, le rimanenze devono essere comunque determinate ai fini:

  • degli ISA
  • del calcolo del reddito minimo delle società di comodo

Dal Modello Redditi 2019, il rigo RG13 va compilato esclusivamente dai soggetti che nel periodo precedente erano in contabilità ordinaria e passano alla contabilità semplificata, selezionando la casella passaggio da contabilità ordinaria.

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