Trattamento integrativo in busta paga: criteri di erogazione
Giotto eroga il trattamento integrativo nel cedolino in funzione del reddito presunto e delle detrazioni fiscali calcolate nel corso dell’anno, in coerenza con le disposizioni normative vigenti.
All’inizio dell’elaborazione, Giotto valuta il reddito presunto del dipendente. Se rientra nei limiti previsti, il trattamento integrativo viene riconosciuto mensilmente. Puoi verificare il reddito presunto utilizzato accedendo a:
- Elaborazioni – Cedolini - Modifica cedolini - IRPEF ord. - Impon. calc. detr.
Se il reddito cambia durante l’anno, il recupero dell’importo spettante avviene in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Erogazione e controllo a conguaglio
In fase di conguaglio fiscale di fine anno, Giotto verifica che il trattamento integrativo riconosciuto sia effettivamente spettante:
- se risulta non dovuto, l’importo viene trattenuto;
- se l’importo da restituire supera 60,00 euro, la trattenuta avviene in 8 rate a partire dal cedolino di conguaglio;
- in caso di fine rapporto, la trattenuta avviene in unica soluzione.
Il credito o debito relativo al trattamento integrativo è esposto nella delega F24 con il tributo 1701.
L’importo annuo teorico è calcolato con la formula:
- importo annuo / giorni totali dell’anno * giorni lavorati
Se non desideri l’erogazione mensile, puoi scegliere di riconoscere il trattamento solo a conguaglio, oppure non applicarlo. Per farlo, accedi a:
- Archivi – Dipendenti – Anagrafiche – Parametri dip. – Dati fiscali - Parametri IRPEF e imposta il campo “Applica trattam. Integr. e Ult. detraz. L. 21/2020”.
Trattamento integrativo per i lavoratori incapienti
Per i dipendenti con reddito compreso tra 15.000,01 e 28.000 euro, Giotto applica verifiche specifiche.
A livello mensile, controlla che:
- l’imponibile per detrazioni rientri nella fascia prevista;
- l’imposta netta annua teorica sia maggiore di zero;
- la ritenuta fiscale netta del mese sia pari a zero.
Se le condizioni sono soddisfatte, l’importo mensile riconosciuto è il minore tra:
- il trattamento rapportato ai giorni del mese;
- la quota di detrazioni che eccede l’imposta lorda mensile.
Giotto confronta l'imposta lorda con la somma delle seguenti detrazioni:
- Detrazioni per spese produzione reddito ("Altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato" ex art. 13, comma 1, TUIR);
- Detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
- Detrazioni per oneri (art. 15 TUIR c. 1 lett. a, b, c - c. 1-ter - art. 16-bis)
- Ulteriore detrazione per spese produzione reddito (65 euro, spettante se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro).
In sede di conguaglio, le stesse verifiche sono effettuate sull’intero anno, determinando l’importo finale spettante in base ai giorni lavorati e alle detrazioni effettivamente utilizzate.